Codice di condotta
COFRA è da sempre impegnata nel rispetto degli standard sociali, ambientali e di sicurezza.
COFRA si aspetta che tutti i propri Fornitori siano impegnati reciprocamente nel rispetto dei medesimi standard sociali, ambientali e di sicurezza.
COFRA espone, condivide e sottopone il proprio CODICE DI CONDOTTA a tutti gli stakeholder per evidenziare, dichiarare e condividere il proprio impegno.
COFRA è contraria ad ogni forma di violenza ed i suoi collaboratori sono tenuti nello svolgimento dalla proprie mansioni ad assumere comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a consolidare la reputazione dell’azienda, evitando comportamenti che potrebbero danneggiarla Essi devono svolgere le loro mansioni operando nel rispetto dei differenti ruoli gerarchici e dei ruoli esercitati; i rapporti tra colleghi devono essere sempre improntati ai principi di lealtà e correttezza, nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.
COFRA divulga il seguente CODICE DI CONDOTTA per dichiarare i propri standard sociali ed economici nell’ambito della propria politica aziendale ed adotta misure adeguate per la loro applicazione e rispetto. Le violazioni del presente Codice Etico sono passibili di sanzione, proporzionata alla gravità e declinate in base al tipo di rapporto che il destinatario interessato intrattiene con la Cofra srl. I provvedimenti includono anche la cessazione del rapporto fiduciario con la Cofra srl con le conseguenze contrattuali previste dalle norme vigenti.
COFRA è costantemente impegnata nel:
Adottata nel 1998, la Dichiarazione ILO sui principi ed i diritti fondamentali nel lavoro è espressione di impegno da parte dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori di sostenere i valori umani di base - valori che sono di vitale importanza per la nostra vita sociale ed economica. La Dichiarazione prevede quattro settori:
La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva:- L'Azienda rispetta i diritti dei lavoratori per formare e aderire ai sindacati di loro scelta e di contrattare collettivamente.
- L'Azienda rispetta le leggi e gli standard industriali in materia di orario di lavoro.
- L'Azienda non utilizza il lavoro forzato.
- L'Azienda rispetta i diritti dei bambini di ricevere un'istruzione, e non fa svolgere o tollera l'uso di lavoro minorile. Per lavoro minorile si intende qualsiasi lavoro effettuato da persona al di sotto dei 15 anni - a meno che le leggi locali non prevedano un'età minima superiore e/o scuola dell'obbligo.
- L'Azienda garantisce pari opportunità per i propri dipendenti e non discrimina in base alla razza, sesso, età, religione, stato civile o orientamento sessuale.
- 1. nell’affidare i compiti ai lavoratori, a tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- 2. a formare, informare ed addestrare costantemente i propri lavoratori in base ai rischi connessi l'attività lavorativa;
- 3. a fornire loro gli adeguati D.P.C. (Dispositivi di Protezione Collettiva) e D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale);
- 4. a sottoporre i propri lavoratori a sorveglianza sanitaria secondo i dettami delle norme vigenti;
- 5. a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
- 6. a richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- 7. a prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- 8. ad aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
L'Azienda rispetta il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 in vigore dal 1 giugno 2007, assicurando che i prodotti utilizzati e forniti a COFRA (chimici e non a seconda del fornitore):
- non contengono al loro interno sostanze SVHC (Substance of Very High Concern);
- non contengono sostanze che siano incluse nell'elenco di cui all'allegato XIV del Regolamento REACH;
- non contengono sostanze che siano incluse nella Candidate List sempre aggiornata;
- se contengono sostanze soggette a restrizioni (allegato XVII del REACH) che siano rispettate le relative restrizioni d’uso;
Inoltre, nel caso in cui un articolo contenga una sostanza SVHC (Substance of Very High Concern) o inclusa in Candidate List in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso, vengono fornite informazioni sufficienti con la denominazione della sostanza ed istruzioni utili per l’utilizzo in sicurezza dell’articolo (cfr. art.59.1 del REACH).
L'Azienda si sforza a minimizzare i rischi per l’ambiente e a portare un miglior rendimento ambientale promuovendo il rispetto di tutte le Risorse Naturali e migliorando in forma dinamica e continua le condizioni ambientali del contesto in cui è inserita. Per far fronte a tale responsabilità e per conseguire i pertinenti obiettivi essa si propone di:
- 1. Rispettare costantemente le leggi ed i regolamenti di riferimento, e gli altri impegni sottoscritti dalla società direttamente correlati agli aspetti ambientali delle sue attività;
- 2. Mantenere una struttura organizzativa cosciente della problematica ambientale, affinché attraverso la necessaria competenza tecnica, e seguendo i principi del Miglioramento Continuo, si sforzi di:
- ottimizzare gli impianti e le tecnologie esistenti per risparmiare le risorse energetiche nel quadro di tutte le nostre attività;
- ridurre il consumo di energia e di impegnarsi per la riduzione del riscaldamento globale;
- tenere in debito conto, l’aspetto della tutela dell’ambiente, nel caso di acquisizione di nuove tecnologie e procedimenti;
- 3. Promuovere, con un'opera informativa, di formazione ed istruzione, la consapevolezza ambientale del personale. Ciò nella considerazione che la protezione ambientale aziendale è possibile solo se tutti i collaboratori, ad ogni livello, ne sono a conoscenza.
- 4. Documentare e controllare costantemente gli impatti ambientali prodotti dall'azienda. Queste informazioni dovranno poi essere divulgate nel quadro di un dialogo aperto con le autorità.
- 5. Discutere preliminarmente gli investimenti e i nuovi procedimenti con le autorità competenti per definire misure preventive contro eventuali fonti di inquinamento.
- 6. Ridurre al massimo i potenziali di pericolo con un sistema di gestione dei rischi, considerando l’importanza della prevenzione delle conseguenze di eventuali incidenti per l'uomo e l'ambiente.
- 7. Informare regolarmente i clienti, i fornitori e le ditte responsabili, nonché chiunque sia interessato, sulle attività intraprese per la tutela dell'ambiente.
- 8. Incoraggiare i fornitori affinché adottino e raggiungano standard ambientali accettabili.
- 9. Sforzarsi di produrre energia pulita evitando, così, l’emissione in atmosfera di CO2
- 10. Evitare il rilascio in discarica dei propri rifiuti e scarti di produzione incentivando il loro recupero e riutilizzo al massimo possibile
La politica anticorruzione di Cofra si applica a tutti i dipendenti aziendali su tutti i livelli.
È vietato offrire, direttamente o indirettamente, o accettare le richieste di somme di denaro o di qualsiasi altro beneficio nei confronti di qualsiasi soggetto, funzionario pubblico o controparte privata, con lo scopo di indurlo a compiere o ad omettere di compiere una qualsiasi azione rientrante nella sua responsabilità.
E’ vietato, a tutti i collaboratori, accettare somme di denaro, regali o altri benefici dai fornitori aziendali e/o intrattenere relazioni amichevoli, accettare inviti di qualsiasi genere, che si traducano in favoreggiamenti nella scelta del fornitore, nella stipula del contratto, nella definizione dei prezzi, nei pagamenti, proposte in natura o in qualsiasi altro modo.
Cofra non riconosce contributi in favore di soggetti politicamente esposti, né di partiti politici o enti e associazioni ad essi riconducibili. Le sponsorizzazioni devono essere funzionali e coerenti con il modello di business della Società ed essere approvate preventivamente ed espressamente.
L’impiego di terze parti attraverso cui offrire o ottenere somme di denaro o qualsiasi altro beneficio per finalità di corruzione è ugualmente vietato.
Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti solo se conformi alle procedure aziendali definite.
Il compenso da corrispondere ai fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla parte contrattuale né in un Paese diverso da quello delle parti contrattuali.
Nel caso in cui un amministratore, dipendente o collaboratore della Società riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione o di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, deve immediatamente sospendere ogni rapporto con la stessa e informare l’Organismo di Vigilanza.
Per ulteriori informazioni sulla segnalazione di solleciti legati a fenomeni di corruzione, consultare il documento riguardante la “POLICY DI WHISTLEBLOWING”.